Si forniscono indicazioni di maggior dettaglio per i casi di classi con doppia positività nell’ambito di Scuole secondarie di I grado e II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi di quanto previsto dalla normativa in oggetto.


Nei casi di cui sopra, per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario e per i quali la vaccinazione o la guarigione dal Covid-19 sia avvenuta da meno di 120 giorni o sia stata
somministrata loro la dose di richiamo, si prevede:
• attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a
scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
• misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
Alla luce della nuova normativa, per il caso in esame, corre l’obbligo di precisare che:
• i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato;
• l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni.

Si allega la nota del Ministero dell'Istruzione.