Per opportuna conoscenza, si allega la nota dell'USR Lazio riguardante l'oggetto. 

In relazione all’elevato numero di esposti sottoposti all’esame dell'USR, corre l’obbligo di precisare che il c.d. “ricorso gerarchico” dinanzi all'Ufficio dell'USR non è più esperibile.

Il D.P.R. n. 275/1999 ha infatti riconosciuto alle istituzioni scolastiche la personalità giuridica nonché l’autonomia didattico-amministrativa, comportando il trasferimento di funzioni già di competenza dell’amministrazione centrale e periferica. A norma dell’art. 14 del D.P.R. 275/99, le istituzioni predette si pongono quali soggetti giuridici autonomi ed i dirigenti scolastici sono identificati come i legali rappresentanti nei rapporti con terzi (art. 25 D. Lgs. 165/2001) per situazioni giuridiche attive e passive. Lo stesso art. 14, comma 7, prevede che “i provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell’albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all’organo che ha adottato l’atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l’atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.

Gli atti ed i provvedimenti delle istituzioni scolastiche sono inoltre impugnabili in sede di giustizia amministrativa, entro 60 giorni presso il T.A.R. competente ovvero entro 120 giorni con ricorso al Presidente della Repubblica.

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